Art. 255 Codice della crisi d’impresa

Azioni di responsabilità

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

a) l'azione sociale di responsabilità;

b) l'azione dei creditori sociali prevista dall' articolo 2394 e dall' articolo 2476, sesto comma, del codice civile ;

c) l'azione prevista dall' articolo 2476, ottavo comma, del codice civile ;

d) l'azione prevista dall' articolo 2497, quarto comma, del codice civile ;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

((

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.

))

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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