Dispositivo — testo vigente
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall' articolo 2394 e dall' articolo 2476, sesto comma, del codice civile ;
c) l'azione prevista dall' articolo 2476, ottavo comma, del codice civile ;
d) l'azione prevista dall' articolo 2497, quarto comma, del codice civile ;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
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1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.
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Note
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Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva