Dispositivo — testo vigente
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Note
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Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva