Dispositivo — testo vigente
1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori: a) autorizza l'imprenditore a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili ai sensi dell'articolo 6; b) autorizza l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6; c) autorizza una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; d) autorizza l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.
1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di uno o più suoi rami può essere subordinata alla prestazione di idonee garanzie.
1-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere concesse anche prima della nomina dell'esperto quando ricorrono ragioni di urgenza, nei casi e secondo le condizioni previste dalla disciplina vigente.
2. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloArticolo coordinato con le modifiche del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Verificato sulla versione vigente dal 28 settembre 2024.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva