Art. 215 Codice della crisi d’impresa

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO V - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

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Dispositivo — testo vigente

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie , se i relativi giudizi sono già pendenti.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l' articolo 2471 del codice civile .

3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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