Art. 198 Codice della crisi d’impresa

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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Dispositivo — testo vigente

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi ((sono depositati nel fascicolo informatico)) .

2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ((...)) . Il curatore ((può apportare)) le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 2490 del codice civile .

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 20/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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