Dispositivo — testo vigente
1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.
2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita la documentazione richiesta dalla disposizione vigente, compresi i bilanci o le dichiarazioni fiscali, la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l'elenco dei creditori, il progetto di piano di risanamento, il piano finanziario e la dichiarazione sulla risanabilità dell'impresa, nonché l'accettazione dell'esperto.
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese e il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente anche all'esperto. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure protettive.
4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, procede agli atti di istruzione indispensabili e provvede con ordinanza. Stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori.
5. Il giudice, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice può in qualunque momento revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata quando non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata al registro delle imprese. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto coordinato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma 2 è riportato in forma redazionale sintetica: per l’elenco documentale analitico fa fede il testo ufficiale Normattiva.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva