Dispositivo — testo vigente
1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica la documentazione prevista dalla legge, compreso un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2.
4. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento, l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
5. Le parti alle quali sono rivolte le proposte di accordo, durante le trattative, rispondono tempestivamente e motivatamente.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. L'esperto dà comunicazione della conclusione dell'incarico al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza.
9. In caso di archiviazione dell'istanza, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione, salvo i casi previsti dalla legge.
10. Ai fini dell'accesso alla composizione negoziata l'imprenditore è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla normativa vigente.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto coordinato con le modifiche del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Per l’elenco analitico degli allegati richiesti dal comma 3 fa fede il testo ufficiale vigente.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 18/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva