Dispositivo — testo vigente
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall' articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
Note all'art. 167:
- Si riporta il testo dell' articolo 2447-bis del codice civile :
"Art. 2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.".
Note
- (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente acquisito tramite API ufficiale Normattiva Open Data
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2022-07-15
Verificato il 20/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva