Art. 13 Codice della crisi d’impresa

Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO II - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE, CONCORDATO SEMPLIFICATO E SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISICAPO I - Composizione negoziata della crisi

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Dispositivo — testo vigente

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Sulla piattaforma nazionale è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto della formazione degli esperti sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

3. Presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3 non iscritti in albi professionali, alla camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano del luogo di residenza. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome ed è composta da tre membri designati secondo le modalità previste dalla legge.

7. Il segretario generale della camera di commercio competente riceve l'istanza di nomina dell'esperto, verifica la completezza della documentazione e la trasmette alla commissione, unitamente a una nota sintetica contenente le informazioni sulla dimensione dell'impresa, sul settore in cui opera e sul numero dei creditori.

8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Per la nomina dell'esperto tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica e, ove occorra, del settore in cui opera l'imprenditore.

9. La nomina può essere effettuata anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione assicura in ogni caso che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente.

10. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma.

11. In caso di inerzia o ritardo della commissione, il presidente della camera di commercio competente provvede alla nomina dell'esperto.

12. Le modalità di funzionamento della piattaforma e di formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco sono disciplinate dalla normativa vigente e dal decreto dirigenziale previsto dal presente articolo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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