Art. 103 Codice della crisi d’impresa

Scritture contabili

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO III - Concordato preventivoSEZIONE IV - Provvedimenti immediati

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Dispositivo — testo vigente

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloTesto vigente verificato su Normattiva/Open Data e fonte normativa collegata.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2019-02-14

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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