Art. 10 Codice della crisi d’impresa

Comunicazioni telematiche

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALICAPO II - Principi generaliSEZIONE III - Principi di carattere processuale

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Dispositivo — testo vigente

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.

2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene; b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.

3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali non è possibile procedere ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Gli organi di cui al comma 1 conservano i messaggi elettronici inviati e ricevuti in pendenza della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2022-07-15

Verificato il 18/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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