Art. 998 c.c.

Scorte vive e morte

Libro Terzo — Della proprietàTitolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

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Dispositivo — testo vigente

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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