Art. 994 c.c.

Perimento delle mandre o dei greggi

Libro Terzo — Della proprietàTitolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

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Dispositivo — testo vigente

Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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