Art. 991 c.c.

Alberi fruttiferi

Libro Terzo — Della proprietàTitolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

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Dispositivo — testo vigente

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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