Art. 962 c.c.

Libro Terzo — Della proprietàTitolo IV — Dell'enfiteusi

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607 Testo previgente del comma 1: “Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.”

    Testo previgente

    Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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