Art. 944 c.c.

Avulsione

Libro Terzo — Della proprietàTitolo II — Della proprietà

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Dispositivo — testo vigente

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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