Dispositivo — testo vigente
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 16/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva