Art. 934 c.c.

Opere fatte sopra o sotto il suolo

Libro Terzo — Della proprietàTitolo II — Della proprietà

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Dispositivo — testo vigente

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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