Dispositivo — testo vigente
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 16/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva