Art. 873 c.c.

Distanze nelle costruzioni

Libro Terzo — Della proprietàTitolo II — Della proprietà

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Dispositivo — testo vigente

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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