Art. 863 c.c.

Consorzi di miglioramento fondiario

Libro Terzo — Della proprietàTitolo II — Della proprietà

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Dispositivo — testo vigente

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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