Art. 822 c.c.

Demanio pubblico

Libro Terzo — Della proprietàTitolo I — Dei beni

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Dispositivo — testo vigente

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 16/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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