Art. 796 c.c.

Riserva di usufrutto

Libro Secondo — Delle successioniTitolo V — Delle donazioni

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Dispositivo — testo vigente

È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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