Art. 790 c.c.

Riserva di disporre di cose determinate

Libro Secondo — Delle successioniTitolo V — Delle donazioni

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Dispositivo — testo vigente

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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