Art. 79 c.c.

Effetti

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Libertà matrimoniale e inefficacia coercitiva della promessa

L’art. 79 afferma un principio essenziale: la promessa di matrimonio non obbliga a celebrare il matrimonio e non rende coercibile una penale o altra prestazione pattuita per il caso di mancata celebrazione. La norma tutela la libertà matrimoniale fino al momento della celebrazione. Nessuno può essere costretto a sposarsi né direttamente né attraverso meccanismi economici destinati a trasformare la promessa in un vincolo coercitivo. Ciò non esclude gli effetti specificamente previsti dagli articoli successivi, come la restituzione dei doni fatti a causa della promessa.

Ratio

La ratio è garantire la piena libertà e spontaneità del consenso matrimoniale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano distinzione tra promessa non coercibile ed effetti restitutori o risarcitori espressamente previsti dalla legge.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 80.

Fonti del commento

Norme collegate

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