Art. 777 c.c.

Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Libro Secondo — Delle successioniTitolo V — Delle donazioni

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Dispositivo — testo vigente

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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