Art. 767 c.c.

Facoltà del coerede di dare il supplemento

Libro Secondo — Delle successioniTitolo IV — Della divisione

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Dispositivo — testo vigente

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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