Art. 760 c.c.

Inesigibilità di crediti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo IV — Della divisione

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Dispositivo — testo vigente

Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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