Art. 739 c.c.

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

Libro Secondo — Delle successioniTitolo IV — Della divisione

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Dispositivo — testo vigente

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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