Dispositivo — testo vigente
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva