Art. 658 c.c.

Legato di credito o di liberazione da debito

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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