Art. 533 c.c.

Nozione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 533 c.c.

COMMA 1 — PETITIO HEREDITATIS L’erede può ottenere il riconoscimento della propria qualità e la restituzione dei beni contro chi li possieda come erede o senza titolo. La domanda tutela l’universalità o una quota dell’asse sulla base del titolo ereditario. COMMA 2 — IMPRESCRITTIBILITÀ E USUCAPIONE L’azione è imprescrittibile, ma restano salvi gli effetti dell’usucapione maturata sui singoli beni.

Ratio

Assicurare continuità alla gestione dell’eredità giacente, tutelare la qualità ereditaria mediante la petizione e definire i soggetti titolari della quota di riserva.

Questioni interpretative

La qualificazione della domanda ereditaria e la disciplina dei legittimari richiedono distinzione tra titolo ereditario, possesso dei singoli beni, tutela dei terzi e successione delle riforme sulla filiazione.

Disposizioni collegate

Artt. 534, 535 e 948 c.c.

Norme collegate

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