Art. 514 c.c.

Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.

Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti. Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti. Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 514 c.c.

COMMA 1 — PREFERENZA DEI SEPARATISTI La preferenza opera nei presupposti indicati dalla norma rispetto ai creditori e legatari non separatisti. COMMA 2 — CONCORSO Fuori dall’ipotesi privilegiata, separatisti e non separatisti concorrono secondo il meccanismo di imputazione del valore del patrimonio non separato. COMMA 3 — PRIORITÀ DEI CREDITORI Nel rapporto con i legatari la norma attribuisce priorità ai creditori, secondo le specifiche combinazioni previste. COMMA 4 — PRELAZIONI Restano sempre ferme le cause legittime di prelazione.

Ratio

Disciplinare la chiusura del beneficio d’inventario, la separazione patrimoniale a tutela dei creditori e le forme della rinuncia ereditaria.

Questioni interpretative

Occorre distinguere beneficio d’inventario e separazione dei beni: presupposti, titolari, effetti e modalità di esercizio non coincidono.

Disposizioni collegate

Artt. 512, 513 e 518 c.c.

Norme collegate

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