Art. 356 c.c.

Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. (1)(1)

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

Note

  1. (1)Comma 1(223) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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