Art. 338 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IX — Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAnnotazione ufficialeARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Nota relativa all’articolo(40) AGGIORNAMENTOLa L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni". DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  3. (3)Nota relativa all’articolo(223) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l' articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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