Art. 335 c.c.

Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IX — Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

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Dispositivo — testo vigente

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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