Art. 332 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IX — Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

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Dispositivo — testo vigente

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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