Art. 313 c.c.

Provvedimento del tribunale

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(14) AGGIORNAMENTOLa L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Provvedimento del tribunale sull’adozione

L’art. 313 disciplina la decisione del tribunale sull’adozione del maggiorenne. Il giudice provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, decidendo se far luogo o meno all’adozione. La decisione è impugnabile davanti alla corte d’appello nei termini previsti dalla norma. La previsione assicura un controllo giurisdizionale completo sulla costituzione del rapporto adottivo.

Ratio

La ratio è sottoporre l’adozione a una decisione giudiziale motivata e impugnabile.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano natura del procedimento, ruolo del pubblico ministero e regime dell’impugnazione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 312 e 314.

Fonti del commento

Norme collegate

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