Art. 2959 c.c.

Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo V — Della prescrizione e della decadenza

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Dispositivo — testo vigente

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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