Art. 2953 c.c.

Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo V — Della prescrizione e della decadenza

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Dispositivo — testo vigente

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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