Art. 2937 c.c.

Rinunzia alla prescrizione

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo V — Della prescrizione e della decadenza

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Dispositivo — testo vigente

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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