Art. 2930 c.c.

Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo IV — Della tutela giurisdizionale dei diritti

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.