Art. 2929 c.c.

Nullità del processo esecutivo

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo IV — Della tutela giurisdizionale dei diritti

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Dispositivo — testo vigente

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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