Art. 2917 c.c.

Estinzione del credito pignorato

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo IV — Della tutela giurisdizionale dei diritti

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Dispositivo — testo vigente

Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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