Dispositivo — testo vigente
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva