Art. 2863 c.c.

Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

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Dispositivo — testo vigente

Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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