Dispositivo — testo vigente
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(172) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 8-sexies) che "Ai fini di cui all' articolo 2878 del codice civile, e in deroga all' articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita".
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva