Art. 2836 c.c.

Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

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Dispositivo — testo vigente

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52 Testo previgente del comma 2: “Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'articolo 2669.”

    Testo previgente

    Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'articolo 2669.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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