Art. 2804 c.c.

Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

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Dispositivo — testo vigente

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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