Art. 2798 c.c.

Assegnazione della cosa in pagamento

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

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Dispositivo — testo vigente

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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