Dispositivo — testo vigente
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(76) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "L' articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purché la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso."
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva